PRESUPPOSTI IMPOSITIVI IVA: FATTISPECIE IN DEROGA E ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel precedente articolo, https://bit.ly/44I8uA5, sono stati introdotti i tre principali requisiti impositivi IVA, oggettivo, soggettivo e territoriale: nel presente scritto, invece, viene completato il quadro attraverso la considerazione delle fattispecie in deroga in considerazione del requisito della territorialità relativo alle prestazioni di servizi e ad ulteriori informazioni sulla tematica.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Come ricordato nel precedente elaborato, l’IVA, ovvero imposta sul valore aggiunto, è un’imposta indiretta sui consumi che si applica in relazione alla cessione di beni e servizi, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate: affinché si realizzi un’operazione rilevante ai fini IVA, occorre che la cessione di beni o la prestazione di servizi si consideri effettuata nel territorio dello Stato.
In via generale, per quanto riguarda la cessione di beni, l’operazione si considera effettuata in Italia quando il bene si trova in Italia al momento della sua consegna o spedizione, in generale definito come momento dell’operazione, e il bene sia nazionale, ovvero prodotto in Italia, nazionalizzato, prodotto extra UE ma importato definitivamente in Italia, comunitario, prodotto in altri stati membri UE, o vincolato al regime della temporanea importazione, prodotto extra UE ma importato temporaneamente in Italia per essere lavorato e poi destinato al traffico internazionale.
Inoltre, l’art. 7-ter del DPR 633/72 considera le prestazioni di servizi generici quelle prestazioni effettuate in Italia rese a:
- soggetti passivi aventi partita IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, cosiddette operazioni B2B,
- committenti non soggetti passivi, ovvero privati, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, cosiddette operazioni B2C.
Nel primo caso, B2B, viene introdotta la regola della rilevanza del committente, ovvero il consumatore: le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, non è imponibile se la sede è all’estero; nel secondo caso, B2C, è discriminante il criterio di rilevanza della sede del professionista: è imponibile ai fini IVA la prestazione effettuata da un professionista esecutore della prestazione residente in Italia, indipendentemente se il soggetto privato sia italiano o estero.
Il presupposto della territorialità contenuto nell’art. 7-ter del DPR 633/72, come sopra definito, viene considerato “prassi ordinaria” relativa alle prestazioni di servizi, attenendo ad una loro definizione generica; tuttavia, gli art. 7-quater, 7-quinques, 7-sexie, 7-septies del DPR 633/72 presentano le deroghe in merito alla disciplina generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi, in considerazione dei servizi definiti specifici.
Nel dettaglio:
- nell’art. 7-quater, il criterio di rilevanza è individuato differentemente rispetto a quello del luogo del committente elencando delle casistiche esemplificative, quali le prestazioni di servizi relative a beni immobili, imponibili solo se il bene in oggetto è situato in Italia, oppure prestazioni di trasporto passeggeri, imponibili in proporzione alla distanza percorsa in Italia;
- nell’art. 7-quinquies, la rilevanza ai fini IVA è dipendente dalla materiale esecuzione dell’attività nel territorio dello Stato, come nel caso dei servizi legati all’accesso e all’attività di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e così via, per le quali il luogo impositivo coincide con quello in cui la manifestazione o l’attività viene effettivamente svolta;
- nell’art. 7-sexies vengono delineate delle prestazioni rilevanti anche se rese a committenti non soggetti passivi, ad esempio l’attività di intermediazione per conto del cliente, rilevante solo se l’intermediazione è effettuata in Italia, le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, prestazione rilevante se il trasporto ha inizio in Italia, così come per attività accessorie al trasporto stesso;
- nell’art. 7-septies sono presentati i servizi resi che non si considerano effettuati nel territorio dello Stato e, pertanto, sono fuori campo IVA, sostanzialmente resi nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta residente in un paese extra-UE, ad esempio: cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; prestazioni pubblicitarie; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica; servizi prestati per via elettronica.
ULTERIORI INFORMAZIONI
I tre presupposti impositivi, affinché l'operazione rientri nel campo IVA, devono essere simultaneamente soddisfatti: in mancanza anche di uno solo di essi l'operazione viene ad essere definita fuori campo IVA o non rientrante.
Le operazioni in campo IVA possono avere una duplice classificazione:
- operazioni rilevanti in campo IVA, classificabili come imponibili, non imponibili ed esenti,
- operazioni non rilevanti in campo IVA, ovvero quelle escluse dall'applicazione dell’imposta.
I soggetti passivi d'imposta per le operazioni in campo IVA sono sempre tenuti a certificare le operazioni effettuate attraverso la fattura: documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della normativa, che ha carattere sia formale, ovvero di documentazione e controllo, sia sostanziale, ossia di esercizio della rivalsa e della detrazione.
Dal 1° gennaio 2019, le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia sono effettuate con la fatturazione elettronica mediante SDI, sistema di interscambio: la fattura cartacea tradizionale è ammessa in via residuale per determinati operatori, ma deve essere in duplice copia, una conservata e l'altra consegnata al cliente, momento in cui si intende l'emissione del documento, e sarà destinata ad essere ancora più utilizzata in via residuale a partire dal 2024. Le fatture, emesse e ricevute, devono essere conservate in ordine cronologico in registri a sezioni contrapposte tra operazioni attive e passive a fini tributari, per 5 anni dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione dei redditi.
Alcuni operatori, non obbligati all'emissione della fattura, sono tenuti ad emettere in alternativa lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale: anche in questo caso devono essere conservati nel registro dei corrispettivi.
Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano “commercio al minuto e attività assimilate” non obbligati all’emissione della fattura come commercianti, artigiani, gestori di alberghi, ristoratori, certificano i corrispettivi giornalieri tramite memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate: questi soggetti, quindi, non sono più tenuti al registro dei corrispettivi.
I registri IVA obbligatori sono:
- il registro delle fatture emesse,
- il registro degli acquisti;
i soggetti che utilizzano il libro giornale, imprenditori, o il libro cronologico, professionisti, possono scegliere di non tenere i registri IVA se annotano le stesse informazioni sugli altri registri.
Nel registro delle fatture emesse l’operatore deve registrare tutte le fatture che emette; per ciascuna fattura vanno indicati:
- il numero progressivo,
- la data di emissione,
- i dati del cliente,
- l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta distinti secondo l’aliquota applicata,
- inoltre, vanno effettuate altre registrazioni, per esempio le autofatture per gli acquisti da soggetti non residenti.
Nel registro IVA acquisti l’impresa annota le fatture di acquisto, le bolle doganali, le fatture di acquisti intracomunitari, ovvero da fornitori stabiliti in altri Paesi UE ricevuti da propri fornitori per beni e servizi relativi alla propria attività; invece, l’iscrizione dei documenti contabili sul registro IVA acquisti è necessaria per poter beneficiare della detrazione dell’IVA sugli acquisti, che spetta in base alla tipologia di beni e servizi acquistati: in generale, l’impresa è tenuta ad addebitare l’imposta nei confronti del cliente e a versarla all’Erario, contestualmente ha diritto a detrarre dall’imposta dovuta l’IVA pagata ai fornitori per i propri acquisti; il meccanismo della liquidazione e del versamento IVA dovuta avvengono con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del proprio regime di contabilità.
In genere, l’IVA è dovuta solo sulle operazioni imponibili e si applica con aliquote proporzionali diverse a seconda della tipologia di operazione effettuata.
Infatti, le operazioni imponibili sono tutte quelle operazioni in cui sussistono tutti e tre i presupposti previsti dalla normativa, sono assoggettate alle seguenti aliquote: 22% ordinaria; 10% intermedia, relativa alla fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici, ai medicinali, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi; 5% su determinate tipologie di alimenti, quali erbe e piante aromatiche, nonché alcune operazioni relative alle cooperative sociali; 4% su beni di prima necessità, quali ad esempio alimentari, bevande e prodotti agricoli.
Le operazioni non imponibili sono operazioni in merito alle quali mancano uno o più requisiti previsti dalla normativa di riferimento: classico esempio sono le operazioni di cessione in esportazione, dato che l'operazione è realizzata al di fuori del territorio dello Stato, ma in capo ad essa sorgono ugualmente tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla normativa IVA (quali registrazione, fatturazione, dichiarazione).
Le operazioni esenti, ex. art. 10, sono quelle operazioni che per ragioni sociali sono escluse dal campo di applicazione per esplicita previsione normativa, pur avendo tutti i requisiti dell'imponibilità; tuttavia, anche in questo caso sono previsti tutti gli adempimenti formali di registrazione, fatturazione e dichiarazione.
In ultimo, le operazioni non rientrati in campo IVA sono quindi escluse sia dall'applicazione del tributo che dagli obblighi formali e sostanziali; inoltre non concorrono nemmeno a formare il volume d'affari: il fatturato IVA di un’impresa, di un’arte o di una professione, si definisce “volume d’affari” ed è formato dalla somma dell’imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare; di conseguenza, nel volume d’affari rientrano le operazioni imponibili IVA, le operazioni non imponibili e le operazioni esenti.
A cura di: Daniela Di Camillo, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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