
PRESUPPOSTI IMPOSITIVI AI FINI IVA: REQUISITO OGGETTIVO, SOGGETTIVO, TERRITORIALE
Nel complesso mondo dell'imprenditoria, l'imposizione dell'IVA è una delle questioni cruciali e spesso fraintese: per i neofiti nel mondo degli affari, navigare tra le complesse leggi fiscali e i meccanismi dell'Imposta sul Valore Aggiunto può sembrare un labirinto inestricabile. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che acquisire una comprensione approfondita di come funzioni l’imposizione IVA in Italia non è solo un dovere per gli imprenditori, ma anche un passo fondamentale per il successo dell'azienda e dell’attività.
Pertanto, nel presente articolo si intende fornire un’introduzione al tema IVA, distinguendo i 3 principali presupposti al fine dell’imposizione IVA.
REQUISITO OGGETTIVO
L'IVA, ovvero Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta indiretta sui consumi che si applica in relazione alla cessione di beni e servizi, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Per quanto riguarda il requisito oggettivo, disciplinato dagli art. 2 e 3 del DPR 633/72:
- in merito alle cessioni di beni si identificano gli atti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento su beni di ogni genere, anche quelli che non hanno la forma giuridica di cessione in senso stretto quali contratti di commissione o assegnazione a soci. In ogni caso è rilevante il titolo oneroso della prestazione; sono escluse le cessioni di denaro o crediti in denaro che non costituiscono prestazioni, nonché la cessione del credito, le cessioni e i conferimenti d'azienda o rami d'azienda a condizione che l'attività non venga liquidata ma proseguita, passaggi di beni in occasione di operazioni straordinarie, terreni non edificabili per i quali si applica l’imposta di registro;
- in merito alle cessioni di servizi si distingue in via residuale tutto ciò che non è cessione di beni, ovvero operazioni effettuate sulla base di contratti di appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in generale da obbligazioni di fare, non fare e di permettere, qualunque ne sia la fonte, ossia contratti disciplinati e non dal Codice Civile, atti amministrativi, giurisdizionali e così via. Anche in questo caso è sempre rilevante l'onerosità della prestazione e l'esistenza di un rapporto giuridico vincolante tra le parti.
REQUISITO SOGGETTIVO
Ai sensi degli art. 4 e 5 del DPR 633/72, presupposto per l'applicazione dell'imposta è che la cessione di beni o le prestazioni di servizi che risultano oggettivamente imponibili vengano effettuate da parte di imprenditori, professionisti o artisti nello svolgimento della propria attività, i quali attraverso la loro presenza riescano a creare un valore aggiunto ai beni e servizi commerciati.
Pertanto, un'operazione rientra fra quelle considerate oggettivamente imponibili, il cosiddetto campo IVA, quando riguarda esclusivamente i soggetti considerati: se l'adempimento è realizzato tra soggetti diversi rispetto a quelli elencati, ad esempio soggetti privati, è fuori campo IVA, quindi vi è esclusione dell'imposta.
Ai fini impositivi, è impresa l'attività svolta abitualmente (ovvero che non sia occasionale, quali operazioni poste in essere sporadicamente e senza predisposizione preventiva), anche non esclusiva e di natura commerciale (art. 2195 c.c.) o agricola (definizione art. 2135 c.c.), seppur non necessariamente organizzata in forma tipica, ovvero sono irrilevanti gli aspetti dimensionali e ad esempio l'iscrizione o meno nel registro nelle imprese.
A titolo esemplificativo, possono quindi essere soggetti passivi d'imposta: imprenditori individuali, società ed enti commerciali, enti pubblici; inoltre, sono soggetti passivi d'imposta anche coloro che esercitano arti e professioni, sotto forma di lavoro autonomo (persone fisiche, società semplici, associazioni senza personalità giuridica), non subordinato (esclusi anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa co.co.co), anche non esclusivo: in questo caso l’attività deve essere condotta secondo professionalità, abitualità e non occasionalità.
REQUISITO TERRITORIALE
Ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, rubricato “territorialità delle cessioni di beni”, affinché si realizzi un’operazione rilevante ai fini IVA, occorre che la cessione di beni o la prestazione di servizi si consideri effettuata nel territorio dello Stato. In via generale, per quanto riguarda la cessione di beni, l’operazione si considera effettuata in Italia quando:
- il bene si trovi in Italia al momento della sua consegna o spedizione, definito in via generale come momento dell’operazione,
- il bene sia nazionale, ovvero quando alternativamente venga prodotto in Italia, sia nazionalizzato, sia un prodotto extra UE ma importato definitivamente in Italia, sia comunitario, sia prodotto in altri stati membri UE, sia vincolato al regime della temporanea importazione, sia un prodotto extra UE ma importato temporaneamente in Italia per essere lavorato e poi destinato al traffico internazionale.
La cessione di beni immobili è imponibile in Italia se riguarda beni immobili esistenti in Italia al momento in cui la cessione si intende effettuata, rendendo quindi irrilevante il luogo in cui il cedente ha sede.
In ultimo, considerando l’art. 7-ter del DPR 633/72, rubricato “territorialità prestazioni di servizi”, per le prestazioni di servizi considerati in via generica si considerano prestazioni rilevanti effettuate in Italia quando:
- sono rese a soggetti passivi aventi partita IVA stabiliti nel territorio dello stato, le cosiddette operazioni B2B,
- sono rese a committenti non soggetti passivi, ovvero privati, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato, le così definite operazioni B2C.
Nel primo caso, le operazioni B2B, viene introdotta la regola della rilevanza del committente, ovvero il consumatore: le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, non è imponibile se la sede è all’estero; nel secondo caso, le operazioni B2C, risulta essere discriminante il criterio di rilevanza della sede del professionista: è imponibile ai fini iva la prestazione effettuata da un professionista esecutore della prestazione residente in Italia, indipendentemente se il soggetto privato sia italiano o estero.
A cura di: Daniela Di Camillo, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Per maggiori informazioni:
danieladicamillo@valoreassociati.it
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