
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE ICCAT PER TUTTI GLI OPERATORI DELLA FILIERA DI CATTURA DEL TONNO ROSSO
Si informa che tutti gli operatori della filiera, dalla cattura alla commercializzazione del tonno rosso, compresi ristoranti e pescherie hanno l'obbligo di registrarsi sul portale web predisposto dall' ICCAT e adempiere ai conseguenti obblighi normativi.
L'ICCAT, International Commission for the Conservation ofAtlantic Tunas, di cui l'Unione Europea è parte contraente, è un'organizzazione di gestione della pesca: l’UE ha adottato le raccomandazioni che l'ICCAT ha formulato in tema di mantenimento delle popolazioni di tonnidi e specie similari.
L'art. 3 del Reg. (CE) 640/2010 prevede che ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'Unione o esportata o riesportata da quest'ultimo, sia accompagnata da un documento di cattura convalidato: lo stesso articolo dispone che sono vietate le operazioni di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnate da un documento di cattura. Per "commercio interno" si intendono:
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gli scambi, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e sbarcato sul territorio dell'Unione;
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gli scambi, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, di tonno rosso di allevamento catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell'Unione.
Il successivo art. 4 del menzionato Reg. prevede che "i comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare e degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori devono compilare per via elettronica, un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno un'esportazione di tonno rosso”.
Di conseguenza, il documento di cattura del tonno rosso (eBCD) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, in quanto per ogni scambio lungo la filiera il grossista che fornisce tonno rosso all'acquirente diverso dal consumatore finale deve generare un BCD con specifiche informazioni.
La procedura elettronica presuppone che venditore e acquirente siano registrati sul portale web affinché il grossista che vende il tonno rosso possa trovare il cliente nell'elenco del database al momento dell'inserimento della transazione commerciale on line.
Per realizzare ciò è necessario che tutti gli operatori della filiera, dalla cattura alla commercializzazione, compresi ristoranti e pescherie, siano registrati sul portale web predisposto dall' ICCAT, https://etuna.iccat.int/Pages/UserPublicRegistration.aspx?n=N.
Si vedano le seguenti casistiche:
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le imprese che comprano e vendono tonno rosso devono registrarsi sia come "Importer" sia come "Exporter" e devono inserire alla voce "Job Title" la dicitura "Importer/Exporter";
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i ristoranti che vendono il tonno rosso solamente al consumatore finale devono registrarsi solo come "Importer" ed inserire alla voce "Job Title" la sola dicitura "Food Services".
Il cliente ristorante o pescheria, una volta registrato, può accedere al portale con il proprio account per verificare che sia presente l'eBCD correttamente compilato dal fornitore e conservarlo come documento attestante la legalità della transazione commerciale.
È fatto divieto di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europee e nazionale vigenti in materia di etichettatura, tracciabilità, corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacultura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio: il D.lgs. 4/2012, così come riformulato dalle successive normative, prevede che chiunque violi i divieti posti sia soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, al pagamento della sanzione amministrativa finanziaria, da € 750,00 a € 4.500,00.
Lo studio offre la propria professionalità al fine di supportare l’assolvimento di tale adempimento.
Restando a disposizione,
si saluta cordialmente
Archivio
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