IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA
Una novità rilevante introdotta dal D.L. n. 118/2021 è sicuramente la procedura di “Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa”, finalizzata a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.
NORMATIVA
Possono accedervi, su base volontaria, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle Imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza.
Gli imprenditori potranno richiedere alla Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa: la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza deve essere segnalata per iscritto all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario, come descritto nel precedente articolo https://bit.ly/3Wsalqa.
Di conseguenza, essendo la procedura di stampo extra-giudiziale, è necessario che gli imprenditori interessati facciano richiesta attraverso la piattaforma telematica nazionale resa disponibile sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio: la piattaforma è gestita dal sistema delle Camere di Commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico. Sulla piattaforma sono disponibili:
- una lista di controllo, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- il protocollo di conduzione della Composizione Negoziata.
LA FIGURA DELL’ESPERTO
L’esperto viene scelto da un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo all’interno del quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all'Albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L'iscrizione all'elenco degli esperti è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, così come le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco degli esperti e i relativi controlli.
La nomina dell'esperto è effettuata da una commissione costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi competenti; la commissione è composta da:
- un magistrato;
- un membro designato dal Presidente della Camera di commercio;
- un membro designato dal Prefetto,
- è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.
Alla luce della particolare delicatezza dell’incarico affidato all’esperto la normativa prevede che debba essere soddisfatto il requisito dell’indipendenza e che esso non possa cumulare contemporaneamente più di 2 incarichi relativi alla Composizione Negoziata; inoltre, chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della Composizione Negoziata: la norma precisa che l'esperto non solo deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, ma è altresì terzo rispetto a tutte le parti.
Nel corso dell’espletamento dell’incarico, l’esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza: si deve trattare di soggetti non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
NATURA DELL’INCARICO
È prevista una specifica scadenza temporale rispetto alla durata dell’incarico dell’esperto: la norma dispone che l'incarico deve ritenersi concluso quando, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di crisi o insolvenza; altresì, la norma fissa in 180 giorni il termine per la prosecuzione dell’incarico quando ne venga fatta richiesta da tutte le parti e vi sia il consenso dell'esperto.
La legge introduce la preclusione per l’imprenditore di presentare una nuova istanza di nomina dell’esperto prima che sia decorso 1 anno dall’archiviazione dell’istanza stessa.
Sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata:
- non si applicano nei confronti dell’imprenditore richiedente l’art. 2446, comma 2 e 3, c.c., l’art. 2447 c.c., l’art. 2482- bis comma 5 e 6, c.c. e l’art. 2482-ter c.c. (norme riduzione capitale per perdite o riduzione al di sotto del minimo legale);
- non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. ed art. 2545-duodecies c.c..
In merito alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative l’imprenditore ne conserva la gestione ordinaria e straordinaria: nel caso in cui si venga a trovare in stato di crisi, è imposto all’imprenditore di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
Se nel corso della procedura di Composizione Negoziata dovesse risultare che l’imprenditore è insolvente ma sussistano ancora concrete prospettive di risanamento, egli è tenuto a gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori, rimanendo in ogni caso ferme le sue responsabilità.
Il Tribunale può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all' art. 2560, comma 2, c.c. (resta fermo l’art. 2112 c.c.), ovvero eccezionalmente l’acquirente non risponderà dei debiti del cedente quando tali debiti risultino dai libri contabili, fermo restando la disciplina dei rapporti di lavoro e dei crediti dei lavoratori.
In ultimo, l’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata non può essere presentata dall’imprenditore del procedimento introdotto con:
- domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione;
- ricorso per l’ammissione al concordato preventivo;
- ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni.
Si vedano gli approfondimenti presentati in precedenza in merito alle misure agevolative per l’imprenditore, https://bit.ly/3UzQLXF, e i possibili esiti risolutivi della Composizione Negoziata, https://bit.ly/3SCa2q2.
A cura di: Luigi Alfredo Carunchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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