SEGNALAZIONI PER L’EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI D’IMPRESA

SEGNALAZIONI PER L’EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI D’IMPRESA

Nel precedente articolo, https://bit.ly/3Ixrmd2, si è approfondito il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in virtù del recepimento della normativa contenuta nel “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, D.Lgs. n° 14/2019, a cui le imprese italiane devono uniformarsi.

Il nuovo art. 3 del CCII dispone che l’imprenditore debba dotarsi di misure idonee e adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al fine di rilevare tempestivamente un possibile stato di crisi, ai sensi del comma 3, lettera b, consentendo di: “…rilevare i segnali di cui al comma 4 del CCII per la previsione tempestiva della crisi, ovvero 

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (ovvero nei confronti dei creditori pubblici qualificati quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione)”.

SEGNALAZIONI E RESPONSABILITÀ

Segue che, l’esistenza del debito deve essere segnalata dai suddetti creditori all’imprenditore e agli organi sociali di controllo, laddove presenti, con l’invito di adire alla Composizione Negoziata della Crisi tramite istanza, qualora ne ricorrano i presupposti. 

Di conseguenza, all’interno delle società il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore ha il compito di valutare l’adeguatezza degli assetti di cui la società si è costituita, ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile, comma 3, mentre al Collegio Sindacale è demandato il ruolo di controllo sull’adeguatezza degli assetti costituiti, nonché sul relativo funzionamento, come indicato nell’art. 2403 del Codice Civile, comma 1. 

Nel dettaglio, considerando l’art. 25-octies del CCII, rubricato “segnalazione dell’organo di controllo”, si rileva che: 

  • l’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di adesione alla Composizione Negoziata; tale segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione, contenendo la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese;
  • la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilitàprevista dall’articolo 2407 del Codice Civile.

Pertanto, i sindaci risulterebbero responsabili solidalmente con gli amministratori per le eventuali omissioni o per le azioni da quest’ultimi messe in atto, in particolar modo quando il danno rilevato non sarebbe stato tale se avessero vigilato in conformità degli obblighi insiti alla propria carica. 

L’art. 25-novies del CCII, invece, prosegue a considerare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, fondamentali per l’organo di controllo per definire se ricorrano o meno i presupposti per la presentazione dell’istanza di Composizione Negoziata, in particolar modo: 

  • per l’INPS il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore 
    • al 30% dell’importo dovuto nell’anno precedente e al valore di € 15.000, nel caso di imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
    • a € 5.000, nel caso di imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
  • per l’INAIL il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei premi assicurativi non versati per un ammontare maggiore di € 5.000;
  • per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito IVA scaduto, risultante dalle liquidazioni periodiche, e non versato per un corrispettivo superiore ad € 5.000, importo comunque non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Si specifica che la segnalazione del creditore deve essere in ogni caso inviata alla società qualora il debito fosse superiore ad € 20.000;
  • per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori
    • all’importo di € 100.000 per le imprese individuali,
    • all’importo di € 200.000 per le società di persone, 
    • all’importo di € 500.000 per le altre società.

In merito al debito IVA, si evidenzia che debba essere oggetto di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate quando simultaneamente:

  • il debito scaduto è superiore ad € 5.000,
  • il debito scaduto è eccedente il 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Tuttavia, dato che la norma impone l’invio della segnalazione ogniqualvolta il debito sia superiore a € 20.000 occorre verificare tale importo in prima battuta e:

  • inviare la segnalazione, nel caso in cui lo sia, a prescindere dal volume d’affari dell’anno precedente,
  • non inviare la segnalazione, nel caso in cui non lo sia, a meno che non si verifichino contemporaneamente le due condizioni di cui sopra.

ESEMPLIFICAZIONE

1) Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, pari ad € 13.000

  • Verifica preliminare: debito IVA scaduto superiore a € 20.000 (Esito negativo: € 13.000 < € 20.000)
  • Prima soglia: debito IVA scaduto e non versato superiore a € 5.000 (Esito positivo: € 13.000 > € 5.000)
  • Seconda soglia: debito IVA scaduto maggiore al 10% del volume di affari dell’anno precedente (Volume d’affari anno precedente: € 170.000, 10% pari ad € 17.000, di conseguenza esito negativo in quanto € 13.000 < € 17.000)
  • Esito conclusivo: segnalazione non inviata e l’azienda non viene ritenuta in possesso di segnali di crisi

2) Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, pari ad € 18.000

  • Verifica preliminare: debito IVA scaduto superiore a € 20.000 (Esito negativo: € 18.000 < € 20.000)
  • Prima soglia: debito IVA scaduto e non versato superiore a € 5.000 (Esito positivo: € 18.000 > € 5.000)
  • Seconda soglia: debito IVA scaduto maggiore al 10% del volume di affari dell’anno precedente (Volume d’affari anno precedente: € 170.000, 10% pari ad € 17.000, di conseguenza esito positivo in quanto € 18.000 > € 17.000)
  • Esito conclusivo: segnalazione inviata e l’azienda viene ritenuta in possesso di segnali di crisi

 

A cura di: Luigi Alfredo Carunchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Per maggiori informazioni:

luigicarunchio@valoreassociati.it

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