ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, anche detto CCII, D.Lgs. n° 14/2019.
In questa sede si vuole approfondire il recepimento della normativa in considerazione dell’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 del Codice Civile: “...L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
DEFINIZIONI E CONCETTO DI CRISI
Dalla definizione sopra riportata si evince che il legislatore ha innanzitutto spostato l’attenzione dalla gestione della crisi aziendale alla prevenzione della medesima: infatti, costituisce un obbligo per l’imprenditore il dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi societario e l’eventuale implementazione di iniziative proficue per la relativa risoluzione.
Inoltre, quanto detto innova anche la filosofia fondante del diritto concorsuale che passa da una concezione statica, volta alla tutela della par conditio creditorum e soddisfacimento massimale dei creditori, ad una concezione dinamica maggiormente indirizzata alla conservazione e al perdurare dell’attività d’impresa, talvolta anche riducendo i diritti dei creditori purché la soluzione prospettata sia per loro ugualmente maggiormente vantaggiosa rispetto ad una possibile alternativa liquidatoria.
Segue che, risulta fondamentale anche inquadrare correttamente la nuova definizione di crisi in merito all’orizzonte temporale introdotto dal legislatore in questa nuova ottica: infatti, per crisi si intende lo stato transitorio del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi attraverso un’inadeguatezza dei flussi di cassa aziendali prospettici, tali da rendere difficoltoso l’adempimento delle obbligazioni per un orizzonte temporale pari ai prossimi 12 mesi.
GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
Il CCII riprende il contenuto dell’art. 2086 del Codice Civile e ne approfondisce la declinazione pratica: gli obblighi gravanti in capo all’imprenditore vengono differenziati in considerazione della sua natura, sia essa individuale o collettiva; invero, al fine di non gravare eccessivamente sull’imprenditore individuale, l’art. 3 del CCII ha presupposto che esso adotti “misure idonee”, a differenza di quello collettivo che è invece chiamato a istituire “adeguati assetti”, seppur siano misure entrambe finalizzate a rilevare tempestivamente lo stato di crisi aziendale e mettere in atto iniziative idonee conseguenti.
Altresì, gli adeguati assetti devono, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 CCII:
- consentire di rilevare possibili squilibri economici-patrimoniali-finanziari della società,
- offrire la possibilità di verificare la sostenibilità della debitoria in considerazione dei flussi d’attività, per garantire la continuità aziendale in un periodo pari ad almeno 12 mesi,
- generare un sistema informativo, sia interno che esterno, volto a mettere in atto un controllo e un monitoraggio pratico e attivo della continuità aziendale, nonché, laddove necessario, mettere in atto le decisioni correttive in un’ottica di perseguibilità del risanamento;
inoltre, l’implementazione degli adeguati assetti deve essere proporzionata in considerazione della:
- natura dell’impresa, intesa in merito all’oggetto sociale della stessa,
- dimensione aziendale, concepita in termini di complessità societaria e valori aggregati di bilancio.
Costituiscono campanelli d’allarme da monitorare in via principale, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 CCII:
- l’esistenza di debiti scaduti per retribuzioni da almeno 30 giorni, con ammontare pari ad oltre la metà del valore complessivo mensile delle retribuzioni,
- l’esistenza di debiti scaduti verso fornitori da almeno 90 giorni, con ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti,
- l’esistenza di esposizioni scadute nei confronti di istituti di credito ed altri intermediari finanziari da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti, con ammontare complessivo pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni.
RESPONSABILITÀ
Osservare quanto detto finora è necessario per evitare responsabilità scaturenti in capo all’amministratore, ai sensi dell’art. 2475 del Codice Civile, “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori...” e dell’art. 2476 del Codice Civile, “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società... Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.
Segue che, al mancato rispetto dell’obbligo di istituire tali adeguati assetti si affianca la responsabilità personale e patrimoniale degli amministratori nei confronti della società, nonché dei terzi danneggiati dalla relativa inadempienza.
Per questo motivo, è doveroso uniformarsi alla normativa e adottare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, fondamentale per garantire e monitorare la continuità aziendale, basata sull’equilibrio finanziario e sulla conservazione del patrimonio societario.
Quanto detto genera implicazioni rilevanti anche nei confronti degli Organi di Controllo, che ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile sono tenuti a verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa: tali membri, in caso di insolvenza, risponderebbero in solido qualora non abbiano tempestivamente segnalato la necessità di adeguarne la composizione e l’assetto.
In ultimo, alla luce di quanto riportato, si specifica che la responsabilità in merito alla formalizzazione degli assetti e del dovere degli amministratori di adottare misure organizzative adeguate dovrebbe pertanto gravare esclusivamente nei confronti dell’amministratore collettivo e non individuale.
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA
Pertanto, per via delle molteplici conseguenze che la normativa ha generato e continuerà a generare, il professionista inteso come Dottore Commercialista è chiamato ad offrire supporto per l’adempimento di quanto necessario in tema di esigenza di pianificazione che l’imprenditore deve ora porre alla base della gestione della sua attività.
Il monitoraggio degli adeguati assetti è un processo che presuppone:
- la presenza di requisiti organizzativi, quali
- presenza di risorse umane adeguate in numero e competenza,
- analisi proattiva della progressione aziendale rispetto allo storico,
- redazione di piani prospettici e parametri che offrano una valutazione e una comparabilità immediata dello stato societario,
- la disponibilità di una situazione economico-patrimoniale aggiornata che comprende
- il rispetto dell’OIC 30 relativo alla pubblicazione del bilancio intermedio, non anteriore di 120 giorni,
- una situazione debitoria e creditoria aggiornata, nonché quella di magazzino,
- un andamento dei flussi in entrata ed uscita correnti,
- l’individuazione di proiezioni dei flussi finanziari e conseguenti strategie di gestione.
Di conseguenza, può apparire ricorrente assistere la propria clientela nell’implementazione e nell’aggiornamento dei seguenti documenti:
- organigramma societario,
- mansionario,
- balanced scorecard,
- budget di tesoreria a 6-12 mesi,
- budget economico-finanziario annuale,
- budget mensilizzati,
- documenti di pianificazione pluriennale,
- analisi periodiche di eventuali azioni correttive da implementare.
A cura di: Luigi Alfredo Carunchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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