COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA: POSSIBILI ESITI RISOLUTIVI
Nel precedente articolo, https://bit.ly/3UzQLXF, si è fornita introduzione delle misure agevolative concesse in favore dell’imprenditore dal nuovo strumento della “Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa”, introdotto dall’innovato “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022.
In questa sede viene, invece, fornito approfondimento in merito alla serie di modalità conclusive delle trattative con i creditori sociali.
GLI ESITI POSSIBILI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
La normativa ha previsto:
- l’introduzione di nuovi strumenti per la risoluzione della crisi, quali
- accordi finalizzati alla continuità aziendale. Vi è la possibilità di stipulare un contratto con 1 o più creditori, prevedendo un accordo più o meno complesso o una semplice riduzione dell’ammontare del credito: l’unica condizione espressamente richiesta dalla norma è che l’accordo sia finalizzato ad assicurare una continuità di almeno 2 anni; la probabilità che tale condizione si verifichi deve essere attestata mediante la relazione finale dell’esperto. Di conseguenza, questa opzione sembra maggiormente prospettata per una crisi d’impresa temporanea che può essere superata attraverso tale soluzione: qualora la continuità individuata non sia risolutiva e definitiva, l’esperto deve indicare anche lo strumento ipotizzato per far perdurare la continuità aziendale nel tempo;
- la convenzione di moratoria. È prevista la possibilità di applicare a tutti i creditori la disciplina riservata originariamente alle banche e agli intermediari finanziari: l’imprenditore può concludere con i creditori una convenzione “diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi”; l’oggetto della stipulazione può riguardare esclusivamente le scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti, la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La peculiarità della normativa è che, in deroga agli art. 1372 e 1411 c.c., l’accordo sia efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti purché appartenenti alla medesima classe, a condizione che gli aderenti ne costituiscano almeno il 75%. Tuttavia, è doveroso specificare che il contenuto dell’accordo che può essere esteso ai non aderenti è limitato: infatti, nei loro confronti non sono ammissibili patti che comportino una rinuncia totale o parziale ai crediti. Inoltre, affinché la convenzione sia valida i creditori non aderenti della medesima categoria non devono subire un pregiudizio e la stipulazione deve essere idonea ad arginare gli effetti della crisi; quanto detto deve essere attestato da un professionista qualificato ex. art. 67 L.F., il quale deve anche certificare se tale soluzione sia risolutiva o provvisoria e in tal caso se siano necessari altri strumenti d’intervento;
- l’accordo controfirmato dall’esperto. È un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto stesso che produce l’esenzione dalla revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie apportate. Si tratta di una rivisitazione del piano attestato, che introduce la necessità di avere 1 o più accordi con i creditori: il contratto ideato deve apparire “idoneo a consentire il risanamento della posizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”. In questo caso non occorre l’attestazione del professionista qualificato, tuttavia con la partecipazione e la sottoscrizione dell’accordo anche da parte dell’esperto vengono ratificati come veritieri i dati aziendali e la fattibilità del risanamento. La norma non specifica il quorum dei creditori, per questo motivo si presuppone che sia plebiscitario, rendendo pressoché inutilizzabile questo istituto;
- strumenti “tradizionali” di risoluzione, alcuni di essi rivisitati:
- è possibile ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti a cui si aggiungono due opzioni, come ulteriori possibilità:
- l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, che prevede l’estensione a tutte le categorie di creditori della disciplina prevista per le banche e gli intermediari finanziari, garantendo quindi la possibilità di estendere l’accordo anche ai creditori non aderenti della medesima categoria, purché vi sia un consenso originario almeno del 75%;
- l’accordo di ristrutturazione agevolata, che prevede la riduzione del 50% dell’aliquota dell’ammontare dei crediti complessivi di cui devono essere portatori i creditori aderenti affinché vi sia validità dell’accordo, che può essere quindi raggiunto consolamente il 30% della creditoria, a patto che non sia proposta nessuna moratoria del pagamento dei creditori estranei agli accordi.
Inoltre, è riservato all’imprenditore un ulteriore beneficio che rende maggiormente agevole l’accordo di ristrutturazione del debito: la percentuale delle adesioni necessaria affinché ci sia estensione alla minoranza dell’accordo stipulato con la maggioranza si riduce al 60% quando “il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto”, ovvero quando la soluzione adottata sia maturata nell’ambito delle trattative e non dopo la conclusione delle stesse e quindi sostanzialmente viene patrocinata e condivisa dall’esperto;
- accesso alle altre procedure concorsuali ordinarie. Rispetto ad un loro normale utilizzo, il passaggio attraverso la Composizione Negoziata presuppone un incentivo del legislatore, dato che è possibile applicare le misure premiali contenute nella normativa, come indicate nel precedente articolo. Inoltre, in aggiunta agli strumenti ordinari di risoluzione, come il piano attestato, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, il fallimento (che non garantisce i benefici sopramenzionati), la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria comune e speciale, vi è un’ulteriore opzione, di nuova costituzione:
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In esso sono eliminati i vincoli costituiti dalla necessità di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20% e di incrementare il valore del patrimonio di almeno il 10% con apporti esterni; vengono anche ridotte le occasioni di intervento del Tribunale, la cui valutazione sul merito della proposta sotto il profilo della fattibilità viene riservata all’omologazione e il cui potere di dettare le modalità della liquidazione viene fortemente limitato in caso di offerte d’acquisto; inoltre, non è rilevante la volontà dei creditori, la cui approvazione non viene richiesta: possono unicamente opporsi all’omologa per sostenere la maggior convenienza del fallimento rispetto al piano di liquidazione. È prevista una specifica dichiarazione dell’esperto nella relazione finale, il quale deve attestare che il concordato in discorso può essere proposto quando “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, non sono praticabili”. In questa tipologia di concordato non è prevista espressamente l’attestazione del professionista qualificato; tuttavia, a tutela dei creditori è prevista la nomina di ausiliario che deve redigere un parere sulla fattibilità del piano e la possibilità di soddisfacimento. Invece, il tribunale deve d’ufficio accertare che “la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore”.
In ultimo, sezione a parte è dedicata a:
- esiti per le imprese sotto-soglia. Una disciplina in parte derogatoria estende anche alle imprese commerciali e agricole sotto-soglia la possibilità di accedere alla Composizione Negoziata nei casi di situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa; per quanto riguarda le possibili soluzioni tra le parti: si può procedere attraverso un accordo che faccia perdurare la continuità aziendale; concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, senza necessità di attestazione; proporre accordo di ristrutturazione dei debiti; chiedere la liquidazione dei beni; proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- possibili esiti per l’imprenditore agricolo. In merito alla Composizione Negoziata per le imprese agricole la distinzione è tra imprese sotto o sopra-soglia: per quanto riguarda quelle sotto-soglia si rimanda alla precedente descrizione; per quanto riguarda le imprese agricole sopra-soglia le possibilità risolutive della crisi sono estese agli accordi di ristrutturazione dei debiti e relative varianti; accordi con i creditori e liquidazione dei beni. Si apre dibattito giurisprudenziale per il ricorso allo strumento del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio anche per le imprese agricole sopra-soglia: di norma dovrebbe essere escluso in quanto il concordato preventivo sia per la L.F. che per il c.c. è riservato alle imprese commerciali, tuttavia, per le imprese agricole sotto-soglia ciò è permesso.
CONSIDERAZIONI FINALI
La normativa presentata richiede senz’altro ulteriori approfondimenti, data la complessità e vastità della tematica; tuttavia, è possibile senza dubbio evidenziare come sia stata fornita una prospettiva interpretativa differente da parte del legislatore: passare da una visione fallimentare o liquidatoria ad una di continuità e risanamento aziendale.
A cura di: Luigi Alfredo Carunchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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