COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA: MISURE AGEVOLATIVE PER L'IMPRENDITORE

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA: MISURE AGEVOLATIVE PER L'IMPRENDITORE

 Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore definitivamente il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, D.Lgs. n° 14/2019: la tematica della crisi d’impresa è senza dubbio rilevante ed attuale, specialmente alla luce dei recenti avvenimenti che condizionano quotidiamente il mercato globale, con un aumento dei prezzi delle materie prime, di gran parte delle fonti d’energia, dei costi di trasporto e via discorrendo, tutte componenti che minano la continuità aziendale di una moltitudine di società. 

Tra i vari cambiamenti normativi e novità occorsi, il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” ha introdotto un nuovo strumento di risoluzione, ovvero la “Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa”: senza dubbio, può essere considerata tra le novità più rilevanti, in quanto è una procedura stragiudiziale con la quale il legislatore intende agevolare il risanamento di tutte quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare ad operare sul mercato.


PRINCIPALI CONTENUTI NORMATIVI

Possono accedervi, su base volontaria, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza: gli imprenditori potranno richiedere alla Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso a operazioni straordinarie come, ad esempio, il trasferimento d’azienda o di rami di essa.

Rispetto ai tecnicismi operativi relativi alla nomina o ai requisiti dell’esperto indipendente e quant’altro, si ritiene opportuno sottolineare in questa sede gran parte delle misure agevolative istituite in favore dell’imprenditore, valide dall’accoglimento dell’istanza fino all’archiviazione della stessa:

  • applicazione di misure protettive del patrimonio, ad esempio la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, attraverso richiesta al Tribunale e pubblicità dell’istanza nei pubblici registri;
  • mancata applicazione degli art. 2446, comma 2 e 3, c.c., art. 2447 c.c., art. 2482-bis comma 5 e 6, c.c. e art. 2482-ter c.c., vale a dire le discipline di riduzione del capitale sociale per perdite o ripristino del minimo legale;
  • non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. ed art. 2545-duodecies c.c.;
  • in merito alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative, l’imprenditore ne conserva la gestione ordinaria straordinaria, a condizione che non sia arrecato pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; se nel corso della procedura dovesse risultare insolvente ma sussistono concrete prospettive di risanamento, l’imprenditore è tenuto a gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori;
  • rilevanti agevolazioni di tipo fiscale, quali a titolo esemplificativo, la riduzione alla misura legale dei debiti tributari che maturano dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto fino alla conclusione della procedura di Composizione Negoziata;
  • possibilità di istanza per ottenere l’autorizzazione al trasferimento in qualunque forma dell’azienda o singoli rami, consentendo la deroga alla norma generale di cui all’art. 2560 c.c., comma 2, per la quale l’acquirente risponde dei debiti del cedente quando tali debiti risultino dai libri contabili, fermo restando la disciplina dei rapporti di lavoro e dei crediti dei lavoratori, come descritta nell’art. 2112 c.c.;
  • fare istanza al Tribunale per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili;
  • un’ampia serie di modalità di conclusione delle trattative, anche prima della decorrenza del termine delle stesse, al fine di agevolarne l’esito positivo con i creditori. 

CONSIDERAZIONI

Appare evidente come la normativa abbia introdotto uno strumento che possa in qualche modo agevolare e risollevare le sorti di società in crisi o in dissesto economico, introducendo per la prima volta un procedimento che sia, almeno nelle prime battute e in alcuni suoi possibili esiti, totalmente extra-giudiziale e che introduca una serie di benefici reali e tangibili per l'imprenditore. 

Seguirà un altro articolo di approfondimento, ritenuto utile e al tempo stesso doveroso, in merito alla serie di modalità di conclusione delle trattative. 

 

A cura di: Luigi Alfredo Carunchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Per maggiori informazioni:

luigicarunchio@valoreassociati.it

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