BLOCKCHAIN, CRIPTOVALUTE ED NFT
Nel precedente articolo, https://bit.ly/3zJru3Z, si è riportato il pensiero relativo al possibile impatto delle nuove tecnologie sul mondo delle libere professioni e, in particolar modo, sulla figura del Dottore Commercialista.
In questa sede si ritiene, invece, di dover fare un passo indietro, al fine di spiegare sommariamente quali siano le caratteristiche principali delle nuove tecnologie presenti sul mercato, conseguentemente condizionanti il lavoro, gli investimenti, lo scambio di beni, servizi e attività.
BLOCKCHAIN
La terminologia “Blockchain” sta ad indicare una tecnologia che permette di gestire ed aggiornare dei dati e delle informazioni presenti in una rete informatica in modo sicuro, in quanto l’informazione viene scritta, letta e modificata esclusivamente sui “nodi” presenti sulla rete stessa, senza che vi sia tuttavia un’unità centrale di controllo: di conseguenza, questo strumento può essere utilizzato per gestire ad esempio dei documenti, certificando la transazione e l’avvenuto scambio tra due o più soggetti economici.
Gli ambiti di applicazione possono essere molteplici e trasversali, tuttavia, la tecnologia ben si presta al mondo delle transazioni e delle operazioni decentralizzate, in quanto i dati possono essere trasferiti a costo zero, 24 ore su 24, senza la necessità di un ente centrale di controllo, quale istituto bancario o finanziario: così facendo, una volta avvenuto il consenso e l’approvazione della transazione, il sistema certifica lo scambio di moneta, tracciando ogni suo movimento all’interno della Blockchain stessa.
CRIPTOVALUTE
Non è un caso che l’utilizzo della Blockchain sia entrato prepotentemente nella considerazione quotidiana delle grandi masse quando nel 2009 è stata lanciata la prima moneta denazionalizzata, ovvero il Bitcoin, ₿.
Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento internazionale creato da un anonimo inventore: a differenza delle valute classiche, fisicizzate in banconote e monete, le criptovalute sono esclusivamente valute digitali che operano attraverso procedure crittografiche. Di anno in anno il mercato dei criptoasset è aumentato esponenzialmente, sia in termini di incremento di valore, che diffusione e creazione di categorie di criptovalute, che alla crescita e allo sviluppo delle relative transazioni sui sistemi di pagamento e sui mercati finanziari stessi: si prestano in particolar modo, per via della loro natura, ad Investimenti speculativi a breve termine, in quanto il loro andamento è fortemente altalenante e a volte inflazionato, inoltre risultano acquistabili facilmente anche dai soggetti economici meno esperti.
NFT
Collegati all’infrastruttura della Blockchain ci sono anche gli NFT, acronimo di Non-Fungible-Token: in questo caso le informazioni circolano su “blocchi” che sono però, a differenza delle criptovalute, non fungibili. Di conseguenza, gli NFT sono stati pensati e ideati per essere unici nel loro genere e nella loro forma: molto spesso sono appunto associati all’idea di esclusività ed unicità, caratteristiche fondamentali per chi vuole effettuare investimenti che lo distinguano rispetto alla collettività.
Per questo motivo, sono molto utilizzati e ben si prestano all’ambito dell’arte digitale: è stata “Everydays: The First 5000 Days” la prima opera d’arte codificata NFT ad essere venduta e messa all’asta per una cifra record di 69,3 milioni di dollari, nel corso del 2021.
CONSIDERAZIONI OPERATIVE
Se, da un lato, il progresso tecnologico rappresentato dagli strumenti sopracitati è innegabile, così come lo sviluppo degli ambiti di applicazione presente e futura, dall’altro lato è doveroso affermare che la crescente diffusione in diversi settori finanziari ed economici è accompagnata da un’assenza di una normativa fiscale, da incertezza giuridica e assenza di vigilanza.
Si pensi, ad esempio, al crescente utilizzo dei pagamenti in criptovalute: la rapida diffusione comporta una necessità di regolare al meglio milioni di transazioni private che avvengono quotidianamente, al fine di evitare illeciti e azioni elusive.
Considerando la sfera professionale del Dottore Commercialista, si ricorda che la Corte di Cassazione, alla sentenza n. 2868, depositata lo scorso gennaio 2022, ha affermato che il reato di autoriciclaggio può essere associato anche ad un acquisto “indiretto” di Bitcoin o criptovalute in genere: questo comporta innegabilmente una difficoltà operativa, ad esempio legata agli obblighi relativi alla normativa di antiriciclaggio che il professionista è tenuto ad adempiere nei confronti dei propri clienti assistiti.
A livello europeo si sta sviluppando un regolamento denominato MICA, “Markets in Crypto Asset”, che ha l’intento di regolamentare la detenzione di criptovalute all’interno di un quadro giuridico, al fine di promuovere una trasparenza informativa relativa all’emissione e all’ammissione della negoziazione, sostenere la concorrenza leale anche per far sviluppare il mercato mantenendo al tempo stesso una maggiore stabilità finanziaria.
Anche l’OCSE a marzo 2022 ha ideato un nuovo framework relativo alle criptovalute, al fine di considerare una maggiore trasparenza fiscale, obblighi di segnalazione e scambio di informazioni sulle transazioni effettuate attraverso valute virtuali, nonché procedure di due-diligence da sottoporre.
Venendo alla situazione italiana, l’Agenzia delle Entrate ha per prima intrapreso un percorso interpretativo equiparando le criptovalute alle valute estere, con obbligo di indicazione delle criptovalute detenute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi: questa decisione appare non essere del tutto calzante con la definizione delle valute virtuali, non avendo un corso legale e una manifestazione fisica e di conseguenza sostanzialmente non accostabili al concetto di moneta; una possibile alternativa ritenuta valida è sicuramente quella di paragonare le criptovalute alla detenzione di beni immateriali o strumenti finanziari: ciò implicherebbe anche l’imposizione dell’IVA e permetterebbe di superare l’attuale imposizione fiscale connessa alla criptovaluta ceduta o convertita in moneta avente corso legale o altra cripto, che derivi da prelievi da portafogli elettronici, wallet, i quali registrino una giacenza media superiore ad un controvalore di € 51.645,69, per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta considerato.
Invece, la disamina degli NFT è maggiormente complicata in quanto a seconda del token di riferimento cambia il trattamento fiscale, per questo motivo è innanzitutto opportuno fare riferimento al rapporto esistente tra venditore e compratore o utilizzatore: ad esempio la vendita di un NFT opera d’arte è equiparabile alla vendita di un’opera d’arte fisica, per questo motivo come nella prassi ordinaria occorrerà capire se vi è il requisito della professionalità da parte dell’autore, applicazione dell’IVA e sussistenza o meno del diritto d’autore.
CONCLUSIONI
In merito a quanto detto finora, si vuole sottolineare come le trasformazioni tecnologiche stiano progressivamente cambiando alcuni aspetti del mondo finanziario ed economico, tuttavia, è necessario, anche al fine di ottenere un’ulteriore evoluzione ed espansione del mercato e del ricorso a tali assetche vi sia un forte intervento normativo, in quanto lo scenario attuale è incompleto e può comportare gravi problematiche sia per i liberi professionisti, che per l’imprenditorialità e per le persone fisiche: in Senato è stato presentato lo scorso marzo un disegno di Legge in tema di fiscalità delle valute virtuali, in attesa di capire quali sviluppi ci saranno.
A cura di: Luigi Alfredo Carunchio, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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