FOCUS INTERNAZIONALIZZAZIONE PAESE: GLI EAU
Lo scorso gennaio ho partecipato alla Missione Istituzionale a Dubai, promossa da ApriEuropa in collaborazione con ConfProfessioni al fine di accrescere le opportunità italiane, professionali e di business, negli Emirati Arabi Uniti, EAU, di cui Dubai fa appunto parte,https://confprofessioni.eu/primo-piano/missione-a-dubai-internazionalizzare-per-crescere/. È stato senz’altro un momento di arricchimento professionale e umano: per questo motivo ho pensato che sarebbe stato interessante cercare di trasmettere quanto appreso e spiegare in breve quali aspetti caratterizzano l’area degli EAU e la rendono così appetibile per il mondo dell’imprenditorialità, nonché della consulenza professionale.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NEGLI EAU
Prima di ipotizzare un qualsiasi tipo di attività economica da instaurare negli EAU, penso sia innanzitutto rilevante conoscere in breve quella che è la conformazione normativa: il quadro normativo è caratterizzato dalla co-esistenza della legge islamica, la Sharia, e del diritto civile più convenzionale e maggiormente assimilabile al diritto che intendiamo nel mondo occidentale. Gli EAU sono uno stato federale composto da 7 emirati, ovvero Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayni; pertanto, la normativa legislativa si articola in due livelli: il primo livello, federale, disciplina le normative riguardanti la difesa, gli affari esteri, l’istruzione e la sanità, mentre il secondo, locale, ha il compito di regolamentare gli aspetti e le controversie inerenti alle persone e alle attività economiche.
ATTIVITÀ D’IMPRESA NEGLI EAU
Passando agli aspetti maggiormente pratici e tecnici di business, la Legge Federale 2/15 individua le seguenti tipologie societarie, legal entity, utilizzabili negli EAU:
- Public Joint Stock Company, entità legale assimilabile ad una nostra S.p.A. quotata,
- Private Joint Stock Company, entità legale assimilabile ad una nostra S.p.A. non quotata,
- Joint liability Company, entità legale assimilabile ad una nostra S.n.c.,
- Limited liability Company, entità legale assimilabile ad una nostra S.r.l.,
- Branch, entità legale costituita sotto forma di filiale in sede estera,
- Joint Venture, entità legale nata da un accordo commerciale strategico.
Per effettuare attività di export è opportuno considerare a grandi linee quali siano le disposizioni vigenti negli EAU, distinguendo due possibilità alternative, in base alla “Legge sulle Società Commerciali” vigente:
- l’esclusiva vendita di beni e servizi, senza la necessità di creare sedi locali. Le imprese straniere che desiderino intraprendere attività commerciali dirette con gli EAU fornendo beni e servizi dall’estero devono necessariamente nominare un agente commerciale già presente sul mercato: l’agente deve essere un operatore di nazionalità degli EAU o una società che abbia capitale sociale almeno al 51% di proprietà di un emiratino; il contratto di agenzia può essere registrato presso il Ministero dell’Economia e quindi ricadere nell’ambito dell’Agency Lawche impone vincoli e penali all’azienda estera in caso di controversie e rescissione, tutelando di fatto l’agente locale; in alternativa è possibile stipulare un accordo non registrato e senza esclusiva che ricade sotto la generica Civil Transactions Law dove i vincoli sono meno stringenti;
- la creazione di stabili organizzazioni locali. Si considerano le seguenti opzioni:
- costituire società in mainland, per le quali è obbligatorio un partner emiratino con almeno il 51% del capitale sociale: di conseguenza appare evidente l’importanza di avere già una relazione commerciale o personale consolidata nel tempo con emiratini; dal luglio 2019, e successiva integrazione ad aprile 2020, è stata prevista la possibilità di proprietà straniera fino al 100% per ben 122 settori, tra i quali anche la manifattura e l'agroalimentare, purché siano utilizzate tecnologie innovative ad alto valore aggiunto. Questa normativa è rivolta ad attrarre nel paese aziende medio/grandi, considerato l'elevato importo minimo di capitale sociale richiesto, € 500.000, che tuttavia varia a seconda del settore operativo. Sono senz’altro requisiti essenziali nella fase di costituzione di un soggetto giuridico emiratino: l’autorizzazione nell’adozione del nome, oggetto di approvazione locale; possesso di un atto costitutivo, Memorandum of Association, redatto in arabo e autenticato da un notaio; iscrizione nel registro delle imprese locale, dopo aver comunicato la costituzione alla municipalità;
- costituire una società in Free Trade Zone, che permette fino al 100% di proprietà straniera ed esenzione daziaria per le attività di riesportazione, possibilità di rimpatrio dei capitali e dei profitti realizzati, nonché assenza totale di tassazione e vincoli nell’assunzione dei dipendenti. Le FTZ sono state costituite per attirare gli investimenti esteri, know-how, stimolare l’economia e creare un indotto di sviluppo non petrolifero nella federazione; sostanzialmente si prestano a quei business non orientati ad una pianificazione di permanenza di lungo termine, in quanto vi sono limiti di manovra rispetto al mercato interno;
- costituire una filiale di casa madre straniera, cosiddetta Branch, fino al 100% proprietà della casa madre. Non trattandosi quindi di un’entità autonoma deve procedere con l’utilizzo di un service agent di nazionalità emiratina per espletare le pratiche amministrative nei confronti della pubblica amministrazione;
- costituire un Ufficio di Rappresentanza. Sostanzialmente è un ente alternativo al Branch ed è autorizzato esclusivamente a compiere atti di carattere ancillare a quelli commerciali.
IMPOSIZIONE FISCALE NEGLI EAU
In ultimo, per quanto attiene all’imposizione fiscale, la normativa vigente è coordinata a livello federale, ma vi sono leggi indipendenti che variano da emirato a emirato. In generale, gli EAU hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni e normative di lotta all’evasione con l’Italia: tuttavia, dal nostro punto di vista, gli EAU sono presenti nella cosiddetta black list per via della bassissima tassazione presente. Fornendo a grandi linee dei dati esemplificativi sulla bassissima tassazione applicata e sull’inevitabile convenienza economica:
- il dazio generale è pari al 5% del valore della merce importata ed è applicato alla maggior parte delle tipologie di beni, con eccezioni, ad esempio alcol e derivati hanno un dazio altissimo, pari al 50% + il 30% di Municipality Tax;
- la merce importata nelle FTZ non è soggetta ai dazi doganali, a condizione che la merce non entri poi nel territorio emiratino, in quanto considerate extra territoriali ai fini della legge doganale;
- dal 1° gennaio 2018 è stata introdotta l'imposta sul valore aggiunto, IVA, ad un tasso del 5% sul valore dei beni e servizi venduti nel Paese, ciononostante vi sono ancora eccezioni per le quali non è presente;
- in qualsiasi emirato il reddito delle persone fisiche non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale, nemmeno a titolo di ritenuta alla fonte. L’unica imposta individuale prevista è quella sulla rendita della proprietà immobiliare, denominata property tax: i datori di lavoro dei dipendenti conduttori o i conduttori commerciali devono versare un’imposta che varia dal 2 al 15% del canone locativo, in base all’attività esercitata ed all’emirato di appartenenza; nessuna imposta è dovuta dal proprietario dell’immobile. Ad esempio, nel caso di Dubai chi opera nei settori commerciali e conduce un immobile in locazione deve versare alla municipalità di Dubai il 5% del canone annuo mentre se sono operanti nel settore bancario il 15%;
- non esiste l’imposta di registro, ma sui trasferimenti immobiliari è prevista un’imposta sulle compravendite del 4%, dovuta al 50% tra le due parti contraenti;
- per quanto riguarda l’imposizione societaria diretta, la vera novità è la notizia dell’introduzione di una corporate tax al 9% sugli utili societari che dovrebbe entrare in vigore dal 1/06/23, ad eccezione per le imprese che avranno utili minori di 375 mila AED, circa € 90.000, per supportare ugualmente start-up e micro/piccole imprese.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel ranking di “Doing Business”, redatto dalla World Bank, gli EAU si classificano al 21esimo posto e per quanto attiene la specifica classifica “Starting a Business” si collocano al 51esimo, con 6 procedure e circa 8 giorni per costituire una società. Quanto detto traspare anche in un breve soggiorno di pochi giorni a Dubai: è una città che dà subito l’impressione di essere viva, dinamica e smart, che possa offrire delle opportunità di business costantemente, ma che al tempo stesso presenta un mercato impegnativo in termini di qualità e concorrenza, non sempre facilmente penetrabile; in via generale, il valore dell’export del Made in Italy al 2021 negli EAU è pari a 4,8 miliardi, a testimonianza del positivo rapporto commerciale esistente tra i due paesi.
A cura di: Mattia Christian Scioli, Dottore Commercialista
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